Tel. 011/4366414 Fax 011/436616 info@snatorino.it

MILANO – Il Sindacato nazionale agenti ha proposto una propria iniziativa parlamentare, finalizzata all’abrogazione o comunque alla modifica dell’art. 132 bis) del Codice delle Assicurazioni che impone l’utilizzo del Preventivatore Ivass/Mimit, da parte degli intermediari. Il Presidente nazionale Sna Claudio Demozzi ha inviato in queste ore due missive: la prima indirizzata alla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati ed in particolare all’on. Marco Osnato; la seconda alla IX Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato della Repubblica all’attenzione del sen. Luca De Carlo.
“L’attuale formulazione dell’art. 132 bis) del Codice delle Assicurazioni – scrive Demozzi – impone l’utilizzo del Preventivatore Ivass/Mimit, da parte degli intermediari assicurativi, ponendo a carico degli agenti l’obbligo di presentare al cliente consumatore Rcauto tutti i preventivi delle imprese assicurative per le quali essi sono mandatari, sia in occasione della stipula di nuovi contratti Rcauto sia nel caso di semplice rinnovo alla scadenza della copertura. Poiché a tutt’oggi l’Ivass non è in grado di garantire a tutti gli agenti, un accesso adeguato per via telematica al Preventivatore e/o soluzioni tecnologiche coerenti con l’obbligo normativo anzidetto, in adozione dei principi di semplificazione e di trasparenza e proporzionalità che dovrebbero ispirare il processo regolamentare dell’Ivass e del Mimit, si ritiene, in prima ipotesi, di proporre l’integrale abrogazione dell’art. 132 bis) del Codice delle Assicurazioni, atteso che la suddetta disposizione non attribuisce alcun concreto vantaggio al cliente, già tutelato dalla norma dell’art.119 ter) del Codice e dalle specifiche disposizioni dei Regolamenti attuativi (che impongono agli intermediari di proporre prodotti assicurativi coerenti, rispetto alle esigenze del cliente). Si ritiene utile evidenziare come in Europa non si abbia notizia di obblighi di utilizzo del Preventivatore Ivass/Mimit, in capo agli agenti assicurativi”.
In via subordinata lo Sna propone due ipotesi di modifica.
1) “Il primo comma dell’art. 132/bis del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 – sottolinea Demozzi – andrebbe sostituito dal seguente: ‘Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti ad informare il consumatore, su sua esplicita richiesta, in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall’articolo 22 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, per i contratti relativi ai veicoli che vengono assicurati per la prima volta’. Chiediamo inoltre che venga abrogato il comma 4) dell’art. 132 bis) del C.A.P.”.
2) “Il primo comma dell’art. 132/bis del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 è sostituito dal seguente: ‘Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti ad informare il consumatore, della possibilità di consultare lo strumento indipendente denominato preventivatore consultabile nei siti internet dell’Ivass e del Ministero delle imprese e del made in Italy come previsto dall’articolo 22 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni’. Chiesto in tal caso l’abrogazione del comma 2) ed il comma 4) dell’art. 132 bis) del C.A.P.”.
Luigi Giorgetti